Fatti
La ricorrente A. presentò il 26 giugno 2015 una denuncia penale contro il marito X. e propose querela per lesioni personali lievi (eventualmente per percosse), minaccia e privazione della libertà (eventualmente per costrizione), commessi tra settembre 2014 e marzo 2015. La procura del Cantone Friburgo archiviò il procedimento contro X. il 16 agosto 2016. Contro tale decisione A. propose ricorso al Tribunale cantonale di Friburgo, che lo respinse il 27 ottobre 2016. A. presentò quindi ricorso in materia penale al Tribunale federale chiedendo l’annullamento delle decisioni dei giudici di merito e l’ordine alla procura di proseguire il procedimento penale.
Nel corso dell’esame congiunto del 14 aprile 2016, entrambe le parti resero le proprie dichiarazioni: la ricorrente affermò di essere stata picchiata dal marito a partire da metà settembre 2014 fino a marzo 2015 ogni tre o quattro giorni, mentre quest’ultimo contestò le accuse e, a sua volta, sostenne che la ricorrente avesse istigato la sua famiglia in Kosovo a picchiarlo. Inoltre, produsse documenti che attestavano un’aggressione subita da lui in Kosovo il 1° gennaio 2016. Non erano invece disponibili ulteriori prove quali referti medici o testimonianze.
Legge
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza in materia del principio „in dubio pro duriore“, secondo cui l’archiviazione del procedimento penale è ammessa solo in caso di palese non punibilità o di evidenti carenze delle condizioni di procedibilità. In una situazione di contrasto tra dichiarazioni è in linea di principio necessario elevare l’accusa, in particolare per reati gravi o per delitti „a quattro occhi“, nei quali tipicamente non sussistono prove oggettive. L’archiviazione è consentita solo se le dichiarazioni del querelante sono contraddittorie o poco attendibili o se, alla luce di tutte le circostanze, una condanna appare sin dall’inizio improbabile.
Nel caso di specie, la corte di merito ha potuto, senza arbitrio, negare un fondato sospetto di reato, poiché le descrizioni della ricorrente in merito agli presunti maltrattamenti fisici erano molto generiche e poco circostanziate. Inoltre, non erano disponibili ulteriori prove quali referti medici o testimonianze che potessero suffragare le accuse. La psichiatra consultata in seguito dalla ricorrente poté basarsi unicamente sulle sue dichiarazioni, senza poter riferire di propria percezione. Pertanto, la procura e il Tribunale cantonale hanno potuto legittimamente partire dal presupposto di una situazione probatoria incerta e applicare correttamente il principio „in dubio pro duriore“, senza elevare l’accusa.
Il Tribunale federale ha verificato l’accertamento del fatto da parte della corte di merito esclusivamente sotto il profilo dell’arbitrarietà ai sensi dell’art. 97 cpv. 1 LTF. Si ha arbitrarietà nell’accertamento del fatto quando l’autorità parte da circostanze che sono in netto contrasto con la situazione reale o si basa su un errore…