Fatti
Il 26 gennaio 1996, la Repubblica del Kazakhstan ha chiesto alla Svizzera l'estradizione della cittadina kazaka A., residente a Ginevra. Questa richiesta era presentata per le esigenze del procedimento penale aperto contro A. dal Procuratore speciale della Repubblica del Kazakhstan incaricato della lotta contro la corruzione.
Nella sua nota diplomatica del 5 gennaio 1996, il Ministero degli affari esteri del Kazakhstan ha confermato l'impegno dello Stato richiedente di accordare alla Svizzera l'estradizione di qualsiasi persona - ad eccezione dei cittadini kazaki - ricercata per fatti analoghi a quelli contestati ad A. Ha inoltre garantito il rispetto dei diritti umani e il divieto della pena di morte, di trattamenti inumani o degradanti, nonché il diritto di visita dei rappresentanti svizzeri.
Il 9 aprile 1997, l'Ufficio federale ha accordato l'estradizione di A. al Kazakhstan, a varie condizioni, in particolare l'impegno del Presidente kazako di rispettare l'indipendenza e l'imparzialità delle autorità giudiziarie incaricate del procedimento.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato se le garanzie offerte dal Kazakhstan fossero sufficienti ai sensi dell'articolo 2 lett. a della Legge federale sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (EIMP), che richiede che il procedimento all'estero sia conforme ai principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e del Patto ONU II.
Sebbene il sistema giudiziario kazako presenti rischi di dipendenza del…