Fatti

Il caso riguarda la questione se nel procedimento per contravvenzioni amministrative siano applicabili le disposizioni del Codice di procedura penale svizzero (CPP) in materia di notifica. Il ricorrente X. è stato multato dalla Procura pubblica di Basilea Città con un decreto penale per violazione delle norme sulla circolazione stradale. A seguito della sua opposizione, il Tribunale penale monocratico di Basilea Città ha constatato la passata in giudicato del decreto penale e il Tribunale d'appello del Cantone di Basilea Città ha respinto il suo ricorso.

X. presenta un ricorso in materia penale chiedendo l'annullamento della decisione del Tribunale d'appello. Egli sostiene di non aver ricevuto né la denuncia per contravvenzione né il sollecito di pagamento.

Legge

Il Tribunale federale respinge il ricorso. Esso conclude che per il procedimento per contravvenzioni amministrative non esiste una regolamentazione speciale in materia di notifica. Né la Legge sulle contravvenzioni amministrative (LCA) né l'Ordinanza sulle contravvenzioni amministrative contengono disposizioni sulla notifica. Il legislatore ha consapevolmente rinunciato a prevedere nel LCA una propria disciplina della notifica o a fare un rinvio alle norme sulla notifica del CPP.

Il procedimento per contravvenzioni amministrative è un procedimento formalizzato e rapido che prevede in modo schematico le stesse multe e modalità di esecuzione per le stesse violazioni. Esso serve a liquidare rapidamente e definitivamente le numerose contravvenzioni di lieve entità commesse nel traffico stradale con il minor onere amministrativo possibile. Questa interpretazione corrisponde alla volontà del legislatore, in quanto solo essa conduce a una procedura il più possibile rapida e semplice.

Ciò che conta quindi non è se il ricorrente…