Fatti

A. (cittadino francese, nato nel 1966) e B. (cittadina austriaca, nata nel 1973) si sono sposati nel 2011 e hanno due figli in comune, C. (nato nel 2010) e D. (nato nel 2011). All'inizio del 2012 i coniugi si sono separati.

Con sentenza del 7 luglio 2014, il Tribunale distrettuale di San Gallo ha sciolto il matrimonio e ha attribuito l'affidamento esclusivo dei figli alla madre. Le ha inoltre concesso l'autorizzazione a trasferire il luogo di residenza dei figli a Graz. Al padre è stato riconosciuto un diritto di visita limitato.

Contro questa decisione, il padre ha presentato ricorso. Il Tribunale federale ha respinto in gran parte il ricorso, riconoscendo al padre solo un diritto di visita aggiuntivo in occasione di festività alternate.

Legge

Il Tribunale federale afferma che, secondo la nuova normativa sulla responsabilità genitoriale (art. 301a CC), il trasferimento di un genitore con il figlio all'estero richiede il consenso dell'altro genitore o una decisione giudiziale. Il legislatore ha voluto rispettare la libertà di domicilio e di movimento dei genitori, ma allo stesso tempo garantire che l'esercizio dei diritti genitoriali dell'altro genitore non venga gravemente compromesso.

Nell'esaminare il benessere del minore, si deve partire dal principio che il genitore intenzionato a trasferirsi esercita il suo diritto di libera circolazione. La questione è quindi dove debba trovarsi il luogo di residenza del minore per il suo benessere. A tal fine sono determinanti le circostanze concrete del singolo caso, in particolare il modello di assistenza finora seguito, l'ambiente…