Fatti

Il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo condannò il ricorrente (Y.) con sentenza del 5 maggio 2000 per complicità in gestione infedele qualificata dell’affare ai sensi dell’art. 25 in combinato disposto con l’art. 159 cpv. 1 e 2 CP a.F. a una pena detentiva condizionale di 3 mesi con periodo di prova di 2 anni. Il ricorrente era titolare della E. SA, da lui fondata e con sede a Zugo, specializzata nella collocazione di titoli esteri in Svizzera. Gli altri imputati, A. e B., erano rispettivamente vicedirettore e consulente finanziario presso la Alpha Bank (oggi Gamma Bank) di Zurigo.

Nei giorni 6, 7 e 8 luglio 1993 la Alpha Bank acquistò dalla E. SA 500.000 azioni della Hanover Gold Corporation a corsi compresi tra USD 3,25 e USD 3,75. Prima della conclusione dell’affare, il ricorrente e A. avevano convenuto che il ricorrente avrebbe versato ad A. la sua commissione del 10% (calcolata sul prezzo di acquisto di USD 3,25) nonché un importo differenziale derivante dal fatto che per una parte delle azioni era stato fatturato un corso peggiore rispetto a quello inizialmente offerto. In tal modo A. ricevette una tangente di USD 380.000, di cui partecipò B. La prima istanza qualificò tale condotta come gestione infedele qualificata dell’affare da parte di A. e B. e complicità da parte del ricorrente.

Il ricorrente propose ricorso di nullità federale contro la sentenza del Tribunale superiore dinanzi alla Corte di cassazione e chiese l’annullamento della sentenza impugnata.

Legge

Il Tribunale federale esaminò innanzitutto i presupposti della gestione infedele dell’affare ai sensi dell’art. 159 CP a.F. (nella versione allora vigente), ancora applicabile anche dopo l’entrata in vigore dell’Art. 158 CP il 1° gennaio 1995. Il reato di gestione infedele dell’affare presuppone che l’autore, in qualità di gestore, violi un obbligo di protezione volto alla salvaguardia di interessi patrimoniali altrui e provochi in tal modo un danno patrimoniale. Un danno patrimoniale ricorre quando il patrimonio del preponente subisce un’effettiva lesione, ad esempio mediante riduzione dell’attivo, aumento del passivo o una svalutazione economica che richiede una rettifica di valore o un accantonamento.

Gestore, ai sensi di questa disposizione, è chi è incaricato di curare, in posizione di effettiva o formale autonomia e responsabilità, un complesso patrimoniale non trascurabile. Tale è il caso di A., in qualità di vicedirettore della Alpha Bank con ampi poteri decisionali. Tuttavia, la mera violazione dell’obbligo contrattuale di resa, quale si configura nel ricevimento di tangenti, non è di per sé punibile. Rilevante è se la dazione induca il gestore a un comportamento che si rivolge contro gli interessi patrimoniali del preponente e produca effetti dannosi.

Nel caso di specie, il ricorrente aveva convenuto con A. che questi avrebbe portato a termine la transazione solo se avesse ricevuto una dazione personale. In tal modo A. fu indotto a anteporre i propri interessi privati a quelli della Alpha Bank, violando il proprio dovere di fedeltà. La tangente era originariamente…