Fatti
Tra la fine di maggio 1999 e il 25 maggio 2001, X. ha scaricato immagini pornografiche di bambini e animali da siti web su Internet sul disco rigido del suo computer personale. Successivamente ha salvato i file su dischetti e su un CD. Ha creato le copie esclusivamente per uso personale. Il Tribunale superiore del Cantone di Soletta ha assolto X. dall'accusa di pornografia ai sensi dell'art. 197 cpv. 3 CP il 14 aprile 2004. Di conseguenza, la Procura pubblica del Cantone di Soletta ha presentato un ricorso di nullità federale.Legge
Il Tribunale federale accoglie il ricorso di nullità. Esso afferma che il download e l'archiviazione di pornografia dura, anche se solo per uso personale, costituiscono un atto di produzione ai sensi dell'art. 197 cpv. 3 CP. La disposizione non copre solo la produzione originaria, ma anche la riproduzione e la copia di opere pornografiche già esistenti. È irrilevante se la riproduzione avvenga attraverso processi fisici o elettronici. Il Tribunale federale vede nel comportamento del ricorrente un…