Fatti

Il caso riguarda un azionista che partecipa come interveniente adesivo in un procedimento per vizi dell'organizzazione contro una società per azioni. Il tribunale distrettuale ha ordinato la vendita all'asta delle azioni della società e la sua liquidazione, il che riguardava direttamente anche il ricorrente in qualità di azionista. Il tribunale cantonale non è entrato nel merito del ricorso del ricorrente contro questa decisione, in quanto riteneva che l'interveniente adesivo non potesse impugnare la volontà della parte principale (la società).

Legge

Il Tribunale federale ha stabilito che nei casi in cui la sentenza tra le parti principali produce anche effetti giuridici diretti nei confronti dell'interveniente adesivo, che non possono essere eliminati o attenuati ai sensi dell'art. 77 CPC, l'interveniente adesivo assume la posizione di un interveniente adesivo litisconsorte. Ciò significa che può compiere atti processuali indipendentemente dalle azioni della parte principale e, in particolare, può anche impugnare.

Il Tribunale federale ha motivato questo principio affermando che altrimenti il diritto di essere ascoltato dell'interveniente adesivo ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. e…