Fatti
[A.], nato nel 1972, a partire dal 1° aprile 2004 percepiva una mezza rendita dell'assicurazione invalidità con un grado d'invalidità del 55%. Nell'ambito di una revisione ordinaria della rendita nel 2009, l'ufficio AI competente del Cantone di Zurigo ha revocato questa rendita d'invalidità con decisione del 29 agosto 2011. Contro questa decisione, [A.] ha presentato un ricorso, che il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo ha accolto il 20 dicembre 2012 e ha annullato la revoca della rendita. Il tribunale ha ordinato che gli atti fossero rinviati all'ufficio AI del Cantone di Zurigo per la verifica del diritto alla rendita ai sensi delle disposizioni finali della 6a revisione dell'AI.
Dopo aver richiesto perizie, l'ufficio AI del Cantone di Zurigo ha nuovamente revocato la rendita d'invalidità con decisione del 7 maggio 2015. Contro questa decisione, [A.] ha presentato un ricorso, che il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo ha respinto il 29 settembre 2016.
Legge
Il Tribunale federale ha stabilito che l'ufficio AI competente rimane tale anche in caso di cambio di domicilio dell'assicurato fino al termine della procedura. L'eccezione di incompetenza territoriale di un'autorità è considerata tardiva se non viene sollevata immediatamente da una persona rappresentata da un avvocato.
Nel caso in esame, la…