Fatti

Il caso riguarda una multa amministrativa comminata dalla Prefettura del Distretto di Losanna il 10 giugno 2015 a X. per una semplice infrazione amministrativa. La multa è stata notificata tramite spedizione postale semplice. X. ha presentato un'opposizione il 2 luglio 2015, che la Prefettura ha respinto come tardiva. Il tribunale cantonale ha rigettato il ricorso di X. Quest'ultimo ha quindi presentato ricorso al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della sentenza cantonale e il rinvio alla Prefettura per una nuova valutazione e decisione in conformità con le motivazioni.

Legge

Il Tribunale federale ha stabilito che la Prefettura non ha notificato l'ordine amministrativo in conformità con l'art. 85 comma 2 CPP, poiché è stato notificato tramite spedizione postale semplice e non tramite raccomandata o altro procedimento con ricevuta di consegna. L'onere della prova per la notifica e la data della notifica incombe all'autorità penale. La prova della data di ricezione del destinatario non può essere fornita facendo riferimento alla durata abituale del trasporto postale. In questo caso, non ci sono prove che X. abbia ricevuto l'ordine…