Fatti

A., cittadino del Kosovo con anche la nazionalità serba, è nato il 7 luglio 1994 a B. Ha beneficiato di un permesso di soggiorno e successivamente di un permesso di domicilio che è stato regolarmente rinnovato. Tra il 2008 e il 2012 è stato condannato sette volte, da minorenne, per vari reati. Successivamente, è stato condannato il 18 novembre 2015 a una pena detentiva di tre anni. Il Servizio della popolazione e delle migrazioni del Cantone del Vallese, in data 21 luglio 2016, ha revocato il permesso di domicilio dell'interessato.

Il Tribunale del III circondario per il distretto di B., con sentenza del 20 febbraio 2018, ha pronunciato nei confronti di A. una pena detentiva di due anni, cumulata a una multa di 1'000 fr., per vari reati, ma ha rinunciato a espellerlo dalla Svizzera. Il Consiglio di Stato del Cantone del Vallese ha confermato, il 30 maggio 2018, la decisione del 21 luglio 2016 del Servizio della popolazione che revocava il permesso di domicilio di A.

Legge

Il Tribunale federale ha ritenuto che quando il giudice penale, con la sua decisione del 20 febbraio 2018, ha deciso di non ordinare l'espulsione giudiziaria del ricorrente, ha proceduto a una valutazione complessiva del suo comportamento. Di conseguenza, l'autorità amministrativa non aveva più la competenza per revocare il permesso del ricorrente sulla base degli stessi elementi di valutazione, pena la reintroduzione del dualismo tra le autorità penali e…