Fatti

A.A. e B.A. sono proprietari di un immobile a Basilea. Sono rimasti assenti in cinque procedimenti presso l'Ufficio cantonale di conciliazione per le controversie in materia di locazione. L'Ufficio di conciliazione ha quindi imposto loro una ammenda di polizia di 200 franchi ciascuno ai sensi dell'art. 128 CPC. A.A. e B.A. hanno impugnato tali decisioni presso il Tribunale d'appello, che ha respinto i ricorsi. Successivamente hanno presentato un ricorso in materia civile al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale accoglie il ricorso e annulla la decisione impugnata. Esso afferma che, sebbene l'autorità di conciliazione sia in linea di principio autorizzata a infliggere ammende di polizia ai sensi dell'art. 128 CPC, ciò può avvenire solo a determinate condizioni. Da un lato, la mancata comparizione deve costituire un'interruzione del procedimento ai sensi dell'art. 128 cpv. 1 CPC o una condotta processuale temeraria o dolosa ai sensi dell'art. 128 cpv. 3 CPC. Dall'altro, la parte deve essere stata preventivamente avvertita delle possibili conseguenze disciplinari del suo comportamento.

Nel caso di specie, dalle constatazioni di fatto non risultava che i ricorrenti fossero stati avvisati dall'Ufficio di conciliazione…