Fatti

La giuria del III distretto del Cantone di Berna ha condannato il ricorrente X. per più violazioni qualificate per quantità, di tipo associativo e commerciale, della Legge sugli stupefacenti, commesse tra l'estate del 1991 e il settembre 1992. Ciò includeva, tra l'altro, l'importazione di diversi chilogrammi di miscela di eroina, il trasporto e l'introduzione di miscela di cocaina, nonché l'importazione di 11,95 kg di miscela di eroina. Il tribunale ha anche riconosciuto X. colpevole di violazione della Legge sul materiale bellico, riciclaggio di denaro, falsificazione di documenti d'identità e guida senza patente, e lo ha condannato a 12 anni di reclusione e 15 anni di espulsione dal paese.

Legge

Il ricorrente ha sostenuto che la pena di 12 anni di reclusione inflittagli è troppo severa, considerata la sua posizione relativamente subordinata all'interno dell'organizzazione di trafficanti di droga e, in particolare, tenendo conto della sua ampia confessione, dato che anche il co-imputato B. è stato condannato a 12 anni di reclusione.

Il Tribunale federale ha riscontrato ambiguità riguardo ai fattori di determinazione della pena. Da un lato, la confessione del ricorrente è stata riconosciuta come significativamente attenuante, dall'altro non è chiaro in quale misura ciò sia stato considerato. Anche la posizione relativamente subordinata del ricorrente come "collaboratore" all'interno dell'organizzazione non sembra essere…