Fatti

A., nato nel 1965, e la sig.ra A., nata nel 1970, si sono sposati il 30 aprile 2003 e hanno avuto due figli. Hanno posto fine alla loro convivenza nell'ottobre 2007. Nel giugno 2010, ciascun coniuge ha presentato una domanda unilaterale di divorzio accompagnata da una richiesta di misure cautelari urgenti e provvisorie. Il 4 febbraio 2011, il Tribunale di primo grado di Ginevra ha emesso una decisione di misure provvisorie, in particolare sul diritto di visita del padre e sul contributo di mantenimento. La via di ricorso indicata era l'appello entro 30 giorni. Il 14 aprile 2011, A. ha interposto appello, ma questo è stato dichiarato irricevibile dalla Corte di giustizia il 26 agosto 2011, in quanto il termine di appello era di 10 giorni secondo il CPC.

Legge

Il Tribunale federale ha accolto il ricorso di A. contro questa decisione. Ha ritenuto che, sebbene il giudice di primo grado abbia applicato l'antica procedura cantonale accelerata, il termine di appello di 10 giorni previsto dall'art. 314 cpv. 1 CPC si applicasse in virtù del diritto transitorio. Tuttavia, il Tribunale federale ha ritenuto che la tutela del legittimo affidamento dovesse essere…