Fatti

In questo caso si trattava di un assicurato (A.) che richiedeva prestazioni dell'assicurazione complementare all'assicurazione malattia sociale. L'assicurazione (B. AG) aveva richiesto una perizia privata al dott. med. C., che concludeva che non sussistesse più alcuna incapacità lavorativa rilevante. La prima istanza si è basata su questa perizia privata e ha ritenuto che fosse altamente probabile che l'assicurato non avesse più alcuna incapacità lavorativa rilevante a partire dal 1° ottobre 2011.

L'assicurato (ricorrente) ha sostenuto che la perizia del dott. med. C. fosse una perizia di parte, che nel processo civile non dovrebbe essere valutata come mezzo di prova, ma solo come allegazione di parte.

Legge

Il Tribunale federale ha affermato che, secondo il Codice di procedura civile svizzero (CPC), le perizie private non sono considerate mezzi di prova ai sensi dell'art. 168 cpv. 1 CPC. L'elenco dei mezzi di prova ammissibili in questa disposizione è esaustivo e le perizie private non vi sono menzionate.

Il Tribunale federale ha chiarito che, secondo la…