Fatti
Il 30 agosto 2013, X. ha avuto un incidente con un veicolo a motore. La Procura di Innerschwyz lo ha condannato con decreto penale del 22 maggio 2014 per guida in stato di incapacità a causa di negligenza ai sensi dell'art. 91 cpv. 2 aSVG a una pena pecuniaria condizionale e a un'ammenda. Poiché il decreto penale raccomandato non poteva essere notificato il 23 maggio 2014, è stato depositato alle Poste per il ritiro. X. non lo ha ritirato. Il 13 giugno 2014, la Procura ha spedito nuovamente il decreto penale per posta A con l'indicazione che era stato rispedito con la dicitura "non ritirato". X. ha presentato opposizione il 14 giugno 2014. Il Tribunale distrettuale di Schwyz e il Tribunale cantonale di Schwyz hanno deciso che l'opposizione era tardiva e che il decreto penale era passato in giudicato.
X. ha presentato un ricorso in materia penale chiedendo che la decisione del tribunale cantonale sia annullata e che il procedimento sia rinviato alla Procura di Innerschwyz per un esame sostanziale della controversia.
Legge
Il Tribunale federale afferma che per presumere la notifica fittizia ai sensi dell'art. 85 cpv. 4 lett. a CPP è necessario che il destinatario possa riconoscere l'autorità mittente con la quale deve fare i conti. Poiché l'obbligo processuale di una parte si limita agli atti ufficiali dell'autorità con la quale è in rapporto processuale, il mittente deve essere chiaramente identificabile.
Nel…