Fatti

Il 26 gennaio 1996, la Repubblica del Kazakistan ha chiesto alla Svizzera l'estradizione di A., cittadina kazaka residente a Ginevra. Il 9 aprile 1997, l'Ufficio federale di polizia ha concesso l'estradizione, a varie condizioni e oneri. Il 12 settembre 1997, il Tribunale federale ha respinto il ricorso di diritto amministrativo presentato da A. e ha modificato il dispositivo della decisione del 9 aprile 1997, subordinando in particolare l'estradizione di A. al rispetto di condizioni dettagliate e precise da parte dello Stato richiedente.

Il 4 febbraio 1998, l'Ufficio federale ha emesso una decisione constatando che le garanzie fornite dallo Stato richiedente costituivano un impegno sufficiente rispetto alle condizioni fissate nella sentenza del 12 settembre 1997. A. ha quindi presentato un ricorso di diritto amministrativo contro questa decisione.

Legge

Il Tribunale federale ha innanzitutto constatato che l'Ufficio federale aveva violato il diritto di essere ascoltato di A. omettendo di informarla del nuovo orientamento delle autorità dello Stato richiedente e non invitandola a pronunciarsi in merito.

Per quanto riguarda la condizione di cui al punto 1 lettera f della decisione del 9 aprile 1997, nella versione del 12 settembre 1997, il Tribunale federale ha ritenuto che l'impegno del Procuratore generale della Repubblica del Kazakistan non potesse sostituire quello richiesto dal Presidente della Repubblica. Solo un impegno personale del capo dello Stato richiedente era in grado di escludere il…