Fatti

Parti e svolgimento del procedimento:

Il procedimento concerne i ricorsi della Procura superiore del Cantone di Zurigo nei confronti di Y. (amministratore delegato e socio della A. GmbH) e di X. (impiegato come venditore telefonico presso la A. GmbH) per l’accusa di gestione infedele qualificata di affari (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP) nonché di concorso in tale reato. Le accuse sono state confermate in primo grado dal Tribunale distrettuale di Bülach, mentre la Corte d’appello del Cantone di Zurigo ha assolto entrambi gli imputati. La Procura superiore di Zurigo ha impugnato tale decisione con ricorsi in materia penale.

Fatto:

Y. è stato amministratore delegato e socio della A. GmbH dal 29 agosto 2002 al 3 luglio 2007, società che offriva tra l’altro consulenza in materia di investimenti e gestione patrimoniale per la clientela. X. era incaricato come venditore telefonico della acquisizione e della gestione dei clienti. La A. GmbH amministrava il patrimonio versato dai clienti presso la C. Trading Corporation (una società di brokeraggio statunitense) e operava su loro conto e rischio con futures tramite una piattaforma di trading online messa a disposizione dalla C. Y., in qualità di unico amministratore delegato e trader competente, prendeva in modo indipendente decisioni sul numero di contratti e sulla conclusione di negozi giuridici.

Il querelante privato Z. è stato acquisito come cliente nel settembre 2006 e il 29 settembre 2006 ha versato USD 50'000.- su un conto presso la C. Egli ha autorizzato la A. GmbH a negoziare, secondo il suo giudizio discrezionale, con i fondi depositati futures. In seguito, ha effettuato ulteriori versamenti aggiuntivi per un totale di USD 179'520.- per garantire il suo investimento. Y. ha operato intensamente con l’intero patrimonio (USD 229'520.- più un accredito di USD 5'000.-) con futures. In 34 dei 54 giorni di negoziazione possibili sono state sostenute spese di transazione (commissioni e oneri di utilizzo della borsa) per un totale di USD 169'900.18. Le commissioni ammontavano a USD 161'557.-, di cui USD 136'600.- sono tornate alla A. GmbH. X. riceveva per ogni contratto negoziato una provvigione di USD 10.-.

Nel periodo di negoziazione dal 3 ottobre al 20 dicembre 2006 il patrimonio netto medio del querelante privato è stato movimentato 54 volte. Alla fine, dei circa USD 230'000.- versati è rimasto un importo di USD 459.52. Il patrimonio del querelante privato è stato praticamente completamente eroso dalle spese di transazione e dalla perdita derivante dalle negoziazioni.

Accuse:

  • Y. è accusato di aver danneggiato il querelante privato mediante raggiro sulla frequenza delle transazioni e sull’ammontare delle commissioni e delle retrocessioni, violando così i suoi doveri di fedeltà e diligenza.
  • X. è accusato di aver agevolato l’attività negoziale lesiva dei doveri, in qualità di persona incaricata dell’acquisizione telefonica e della gestione dei clienti, inducendo il querelante privato a effettuare versamenti aggiuntivi.

Legge

Inquadramento giuridico della gestione infedele di affari (art. 158 CP):

Il reato di gestione infedele di affari presuppone che l’autore, in base a una disposizione di legge, a un incarico autoritativo o a un negozio giuridico, sia stato incaricato di amministrare il patrimonio altrui o di sovrintendere a tale amministrazione e, violando i suoi doveri, abbia causato o permesso che l’altro subisca un danno patrimoniale. Amministratore ai sensi dell’art. 158 CP è chi, in posizione di fatto o di diritto indipendente e responsabile, deve curare gli interessi di un altro per un complesso patrimoniale non trascurabile. Il reato presuppone un danno patrimoniale, che può già sussistere quando il patrimonio è stato messo in pericolo al punto da ridurne il valore economico. Tra la violazione del dovere di fedeltà e il danno patrimoniale deve sussistere un nesso causale. Soggettivamente è richiesto il dolo, compreso il dolo eventuale. Il reato qualificato presuppone inoltre l’intenzione di un arricchimento illegittimo.

Churning come forma di gestione infedele di affari:

Con il termine "churning" (scambio eccessivo di titoli) si intende la movimentazione frequente di un deposito contraria agli interessi del cliente senza una ragione economica, con la quale il gestore patrimoniale o il broker genera commissioni, oneri o provvigioni. Caratteristica oggettiva del churning è la presenza di un’attività negoziale eccessiva ovvero la movimentazione sproporzionatamente frequente del conto di investimento. Un indice di un’attività negoziale eccessiva è costituito da un numero particolarmente elevato di transazioni in un breve arco di tempo. Il churning viola il dovere, incombente al mandatario, di tutelare gli interessi del mandante e realizza il reato di gestione infedele di affari qualora l’altro subisca un danno patrimoniale.

Applicazione al caso concreto:

Nel caso di specie, Y., in qualità di amministratore delegato della A. GmbH, ha gestito il patrimonio del querelante privato e ha svolto un’attività negoziale eccessiva. In meno di tre mesi il patrimonio netto medio del querelante privato è stato…