Fatti
Il convenuto [D.] è stato amministratore delegato della [F. AG] dal 25 febbraio 1987 al 1° marzo 1991. Questa società ha acquisito il 24 novembre 1988 tutte le azioni della E. Holding AG, che a sua volta deteneva tutte le azioni della E. AG. Nel 1990 è stata dichiarata la fallimento della [E. AG] e della E. Holding AG. Le attrici, la Banca A. e la Banca B., sono creditrici della [E. AG] e si sono fatte cedere i diritti di responsabilità contro gli organi della [E. AG] fallita. Hanno chiesto, tra l'altro, la condanna del convenuto [D.] al pagamento di Fr. 3'000'000.- sulla base degli art. 754 cpv. 1 e art. 759 vecchio CO. Il Tribunale distrettuale di Lucerna-Città e il Tribunale cantonale di Lucerna hanno respinto la domanda contro [D.], in quanto hanno negato la sua legittimazione passiva come organo di fatto della E. AG.Legge
Il Tribunale federale ha confermato le decisioni delle istanze precedenti. Ha affermato che la responsabilità degli organi ai sensi dell'art. 754 vecchio CO non riguarda solo i membri del consiglio di amministrazione, ma tutte le persone incaricate della gestione. Sono considerati incaricati della gestione o dell'amministrazione non solo gli organi decisionali nominati espressamente come tali, ma anche le persone che di fatto prendono decisioni riservate agli organi o si occupano della gestione effettiva e determinano in modo determinante la formazione della volontà della società.
Nel caso in esame, il convenuto [D.] era formalmente amministratore delegato della [F. AG], ma non della E. AG. Secondo le constatazioni vincolanti delle istanze precedenti, il suo ambito di competenza si limitava all'elaborazione di concetti aziendali alternativi e alla loro presentazione per la decisione…