Fatti
Il caso riguarda un ricorrente (X.) che è stato accusato di aver agito come mediatore nel commercio di eroina tra il 4 dicembre 2006 e il 10 gennaio 2007. Il Tribunale distrettuale di Muri lo ha condannato per violazione qualificata della legge sugli stupefacenti a una pena detentiva di 2 anni e mezzo. In seguito all'appello di X. e del Pubblico Ministero, il Tribunale cantonale di Argovia ha aumentato la pena a 3 anni e mezzo.
X. ha presentato un ricorso in materia penale al Tribunale federale chiedendo di essere assolto dall'accusa o, in alternativa, di essere condannato solo a una pena detentiva condizionale di massimo 6 mesi. Ha sostenuto che la nuova legge sugli stupefacenti, che non menziona più espressamente la mediazione come reato, costituisce il diritto più mite e dovrebbe quindi essere applicata.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha affermato che, sebbene la revisione parziale della legge sugli stupefacenti del 20 marzo 2008 non menzioni più espressamente la mediazione come reato, il legislatore non intendeva apportare modifiche sostanziali. La formulazione "in altro modo procura ad altri" all'art. 19 cpv. 1 lett. c LStup deve essere interpretata in modo da comprendere in linea di principio l'attività di mediazione ai sensi della giurisprudenza…