Fatti
Parti e gradi di giudizio:
La Procura del Cantone di Nidwalden, con decreto penale del 17 aprile 2013, dichiarò X. colpevole di omicidio colposo e lo condannò a una multa condizionale di 180 tassi di giorno al valore di Fr. 135.-. X. propose opposizione al decreto penale. Il Tribunale cantonale di Nidwalden, con sentenza del 27 settembre 2013, assolse X. dall’accusa di omicidio colposo. In seguito all’appello della Procura, l’Obergericht del Cantone di Nidwalden, con sentenza del 9 aprile 2014, dichiarò X. colpevole di omicidio colposo e lo condannò nuovamente a una multa condizionale di 180 tassi di giorno al valore di Fr. 135.-. X. propose ricorso in materia penale dinanzi al Tribunale federale.
Fatto:
La A. AG, in qualità di committente, realizzò la costruzione di una funivia dal maggio 2011 al giugno 2012. La Genossenschaftskorporation B. (di seguito: B.) eseguì, nell’inverno 2011/2012 per conto della committente, tra l’altro, lavori di sgombero della neve sullo Stanserhorn. Il ricorrente X. lavorava come responsabile della sicurezza per la A. AG ed era incaricato della valutazione costante della situazione valanghiva nell’area della strada forestale Bluematt. Il 20 febbraio 2012 consultò la guida alpina C. per discutere vantaggi e svantaggi di una esplosione artificiale di valanga. C. gli consigliò di chiudere la strada di accesso alla Bluematt e di effettuare l’esplosione artificiale solo alla fine della settimana. Il 22 febbraio 2012 C. consigliò la chiusura della strada. La sera del 23 febbraio 2012 X. inviò una e-mail a diversi destinatari, tra cui non figurava tuttavia D., guardiaparco e responsabile operativo della B., nella quale segnalava il notevole aumento del pericolo di valanghe e ordinava la chiusura della strada dalla salita del Chäscherzug fino alla Bluematt. Non vennero adottate ulteriori misure per segnalare il pericolo sul posto, come ad esempio una chiusura stradale marcata. Il 24 febbraio 2012 D. e due colleghi intendevano sgomberare la strada forestale coperta da una valanga. Verso le ore 10.15 si staccò una valanga di neve a lastroni che travolse e seppellì F. F. morì poco dopo in ospedale. X. viene accusato di non aver adottato, in qualità di responsabile della sicurezza contro le valanghe nell’area interessata, le misure preventive necessarie per evitare l’incidente valanghivo.
Legge
Inquadramento giuridico della posizione di garanzia:
Il Tribunale federale verifica se al ricorrente X. spettasse nei confronti dei collaboratori della B. una posizione di garanzia che lo avrebbe obbligato a impedire l’incidente mortale da valanga. Secondo l’art. 117 CP, l’omicidio colposo è punibile se l’autore non considera o non tiene conto della conseguenza del suo comportamento a causa di negligenza contraria al dovere. Un reato di evento colposo può essere commesso anche mediante omissione contraria al dovere (art. 11 CP), qualora sussista un obbligo giuridico di porre in essere l’azione omessa (posizione di garanzia). La posizione di garanzia può derivare dalla legge, da un contratto, da una comunità di pericolo liberamente assunta o dalla creazione di un pericolo (art. 11 cpv. 2 lett. a-d CP).
Il Tribunale federale distingue tra obblighi di custodia e obblighi di vigilanza. Gli obblighi di custodia proteggono un determinato bene giuridico da tutti i pericoli che lo minacciano, mentre gli obblighi di vigilanza comprendono la sorveglianza di specifiche fonti di pericolo a tutela di un numero indeterminato di beni giuridici. Nel caso di specie si tratta di un obbligo di vigilanza volto a garantire la sicurezza di una fonte di pericolo (pericolo di valanghe) a tutela di un numero indeterminato di beni giuridici.
Assunzione fattuale della posizione di garanzia:
Una posizione di garanzia derivante da contratto non sorge già con la stipulazione in sé, bensì solo con l’assunzione fattuale della posizione. Il ricorrente risultava, nel piano di emergenza del 1° dicembre 2011, quale responsabile della sicurezza contro le valanghe nell’area Kälti/Bluematt. Il piano di emergenza venne inviato alle imprese coinvolte nella costruzione della funivia, alcune delle quali erano tenute a confermare per iscritto la presa visione e l’istruzione dei propri collaboratori. Una simile conferma della B. non risulta. Ciononostante, i responsabili della B., in particolare D. e G., erano in possesso del piano di emergenza. La precedente istanza rileva che la B. era stata coinvolta sin dall’inizio nel progetto di costruzione ed era stata chiamata a svolgere lavori diversi. Essa avrebbe quindi assunto una posizione simile a quella delle imprese vincolate contrattualmente. Tali circostanze parlano a favore dell’esistenza di un obbligo di garanzia.
Il ricorrente sostiene che i collaboratori della B.…