Fatti

Nell'ambito di una domanda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, il Ministero pubblico ticinese ha inoltrato alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino una richiesta di dissuggellamento relativa a documenti sequestrati presso uno studio legale. Tuttavia, a seguito dell'abolizione della norma cantonale che attribuiva competenza alla Camera dei ricorsi penali in tali casi, quest'ultima si è dichiarata incompetente. Il Ministero pubblico ha quindi inoltrato la richiesta al Tribunale penale federale, che a sua volta ha trasmesso l'incarto alla Camera dei ricorsi penali, la quale ha ribadito la propria incompetenza.

Il Tribunale penale federale ha quindi presentato un'azione al Tribunale federale ai sensi dell'art. 120 cpv. 1 lett. a LTF, chiedendo di accertare la competenza della Camera dei ricorsi penali a statuire sulla richiesta di dissuggellamento. L'Ufficio federale di giustizia, rilevata l'esistenza di una lacuna nella legislazione ticinese, ha proposto di designare il Giudice dell'istruzione e dell'arresto quale autorità competente per decidere sulla richiesta di dissuggellamento.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato d'ufficio la propria competenza, rilevando che l'azione ai sensi dell'art. 120 cpv. 1 lett. a LTF deve essere ammessa in maniera restrittiva. Inoltre, di massima, le questioni inerenti alla competenza devono essere risolte, per lo meno nell'ambito delle procedure di prima istanza, sulla base di un ricorso secondo l'art. 120 cpv. 2 LTF e non di un'azione ai sensi dell'art. 120 cpv. 1 LTF.

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