Fatti
Contesto e parti coinvolte: Nell’autunno del 1997 si svolge in Vallese un intenso dibattito pubblico sulla modifica delle disposizioni penali in materia di aborto. Tre politiche, X. (vicepresidente del Comune di Sion), Y. e Z. (deputate al Gran Consiglio vallesano), sostengono pubblicamente il modello cosiddetto «Riklin», che propone una legalizzazione dell’aborto in determinate condizioni. Il Partito Popolare Democratico Cristiano (PPDC) svizzero adotta questo modello nell’agosto del 1997, suscitando vive reazioni all’interno della sua sezione vallesana. Il gruppo di lavoro Pro-Vita del PPDC vallesano, di cui fa parte A., difende il mantenimento delle disposizioni legali attuali e si oppone alla soluzione dei termini proposta dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale.
Campagna di affissione anonima: A., membro del gruppo Pro-Vita, decide di lanciare una campagna di affissione anonima per influenzare il dibattito politico in vista dell’assemblea del partito cantonale prevista per fine novembre 1997. L’obiettivo è di prendere di mira delle donne politiche, accusate di essere messe in primo piano dai partiti per far accettare l’idea dell’aborto. A. chiede a B. di fornirgli dei documenti sull’argomento. B., presidente di un’associazione impegnata nella lotta contro LNA pornografia, l’occultismo e LNA droga, fornisce ad A. una brochure intitolata «LNA mia possibilità di esistere e di vivere il dono meraviglioso della vita» nonché ritagli di giornale contenenti le fotografie di X., Y. e Z.
A. seleziona le fotografie e i testi, LNA cui traduzione in tedesco è curata da L. Egli consegna LNA bozza dell’affisso a C., responsabile del Bollettino dell’associazione, che realizza il layout con l’ausilio di un computer e di uno scanner. C. modifica il testo dell’affisso su richiesta di A. LNA stampa delle affissioni (formato 43 x 30 cm) è affidata da A. a M., editore, che subappalta l’esecuzione a suo figlio N., tipografo. Il 6 novembre 1997 vengono consegnate ad A. duemila affissioni, di cui ottocento in tedesco. Le affissioni, anonime, contengono messaggi provocatori come «Vogliono una cultura della morte in Svizzera!», accompagnati da una fotografia di un feto insanguinato di circa venti settimane di gestazione, e frasi come «Avvelenarlo, smembrarlo con LNA curette o lasciarlo morire in un bidone?». I nomi e gli schieramenti politici di X., Y. e Z. sono menzionati, seguiti dalla frase «Ogni civiltà ha LNA feccia che si merita».
Diffusione delle affissioni: A. distribuisce le affissioni tra una ventina di persone, tra cui B., D., E., F., G., H., I., J. e K., tutti membri o simpatizzanti dell’associazione. Questi ultimi, riuniti il 9 novembre 1997 a Riddes, incollano le affissioni in diverse regioni del cantone, in particolare su pannelli della Società generale di affissione (SGA) o delle pensiline. L’operazione, condotta in modo anonimo e discreto, si conclude il 10 novembre. L’11 novembre, A. nega ogni coinvolgimento in questa campagna quando interrogato da un giornalista. LNA maggior parte delle affissioni viene rimossa dalla gendarmeria lo stesso giorno.
Procedura penale e civile: X., Y. e Z. presentano denuncia per diffamazione e calunnia, costituendosi parti civili e chiedendo ciascuna un’indennità per danno morale di 3 000 franchi. Vari proprietari di immobili e di impianti su cui le affissioni sono state apposte presentano anch’essi denuncia per danni alla proprietà. LNA procedura penale è diretta contro A., B., C., D., E., F., G., H., I., J., K., N., M. e L. Il 27 settembre 2000 il giudice di distretto di Sion assolve M., N. e L., riconosce A. colpevole di ingiuria e di danni alla proprietà, C. di complicità in ingiuria, e condanna gli altri accusati per complicità in ingiuria e danni alla proprietà. Sono pronunciate pene pecuniarie e i condannati sono tenuti a versare solidalmente alla SGA un importo di 7 209,10 franchi nonché a ciascuna delle intimatesse un’indennità di 500 franchi. Su appello delle querelanti e degli accusati, LNA Corte d’appello penale II del Tribunale cantonale vallesano condanna, il 17 settembre 2001, A. per diffamazione e danni alla proprietà a 10 giorni di reclusione con condizionale per tre anni e a una multa di 2 000 franchi. C. è condannato per complicità in diffamazione a una multa di 1 000 franchi, e gli altri accusati a multe di 1 000 franchi ciascuno per complicità in diffamazione e danni alla proprietà. Le indennità per danno morale sono portate a 4 000 franchi per ciascuna delle intimatesse. I condannati si rivolgono al Tribunale federale con ricorso di nullità contro questa sentenza, chiedendone l’annullamento e LNA rimessione della causa al Tribunale cantonale per una nuova decisione. Il Tribunale federale accoglie parzialmente il ricorso di nullità sull’azione penale e respinge, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso di nullità sull’azione civile.
Legge
Valutazione della lesione all’onore: Il Tribunale federale ricorda che le dichiarazioni su questioni politiche rivestono un’importanza particolare e che LNA lesione all’onore punibile è ammessa con prudenza nel quadro di un dibattito politico. Tuttavia, questa prudenza non si applica quando l’autore agisce in modo anonimo, privando le vittime della possibilità di reagire. In questo caso, A. ha condotto una campagna anonima, il che esclude ogni applicazione della giurisprudenza favorevole ai dibattiti politici. L’affissione, analizzata nel suo insieme, non si limita a criticare l’attività politica delle intimatesse ma le accusa di sottoscrivere una «cultura della morte», suggerendo che esse incoraggino trattamenti degradanti e siano prive di senso morale. LNA fotografia di un feto insanguinato, associata a metodi di aborto violenti, rafforza questa accusa ed espone le vittime al disprezzo in quanto esseri umani. Pertanto, LNA lesione all’onore è caratterizzata.
Qualificazione giuridica dell’infrazione: Il Tribunale federale distingue tra diffamazione (allusione a un fatto) e ingiuria (giudizio di valore). In questo caso, l’accusa di voler una «cultura della morte», suffragata dalla fotografia di un feto, costituisce un’allusione a un fatto e non un semplice giudizio di valore. Pertanto, l’infrazione è qualificata come diffamazione ai sensi dell’art. 173 CP. Il termine «feccia», pur essendo riconosciuto come ingiurioso, non ha portata propria nel quadro di…