Fatti
Il Tribunale federale ha deciso sul ricorso di [A.] e [B.] contro la vendita di partecipazioni della [D. AG] in liquidazione da parte dell'ufficio fallimentare. [A.] sosteneva di essere l'unico azionista della [D. AG] in liquidazione, e [B.] era l'unico membro del consiglio di amministrazione della società. Il tribunale cantonale aveva negato ad entrambi il diritto di ricorrere. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso, nella misura in cui vi si è potuto entrare. È giunto alla conclusione che [A.] non aveva sufficientemente provato la sua posizione di azionista e creditore della [D. AG] in liquidazione e quindi non aveva il diritto di ricorrere. Anche [B.] non ha potuto dimostrare di aver presentato il ricorso a nome della [D. AG] in liquidazione e non a nome proprio. Pertanto, anche a lui mancava il diritto di ricorrere. Per quanto riguarda la nullità della vendita delle partecipazioni da parte dell'ufficio fallimentare, il Tribunale federale è giunto alla conclusione che i ricorrenti non hanno potuto addurre motivi per una nullità. Il tribunale cantonale aveva respinto in modo adeguatamente motivato l'obiezione dei ricorrenti secondo cui si trattava di una vendita forzata.Legge
1. I ricorrenti non avevano il diritto di ricorrere: - [A.] non ha potuto provare la sua posizione di azionista e creditore della [D. AG] in liquidazione, motivo per cui gli è stato negato il diritto di ricorrere. - [B.] aveva in linea di principio la possibilità, in quanto membro del consiglio di amministrazione della [D. AG] in liquidazione, di presentare ricorso a nome della società.…