Fatti

La società [A. AG] , la società [B. AG] e la società [C. AG] avevano la loro sede statutaria nel Cantone di Soletta durante i periodi fiscali 2008-2013. La presidenza del consiglio di amministrazione era nelle mani di [D.F.] . [E.F.] nata [G.] faceva parte dei tre consigli di amministrazione.

L'Ufficio delle imposte del Cantone di Soletta ha avviato nel 2018 procedimenti per presunta evasione fiscale nei periodi fiscali 2008-2013. Il motivo era la contabilizzazione di spese prive di giustificazione commerciale.

L'avvocato Daniel Jaccard, incaricato dalle società, ha chiesto all'Ufficio delle imposte l'invio completo degli atti. L'Ufficio delle imposte ha rifiutato e ha dichiarato che gli atti potevano essere consultati solo negli uffici.

Le tre società hanno fatto ricorso contro le decisioni dell'Ufficio delle imposte presso il Tribunale fiscale del Cantone di Soletta. Questo ha respinto i ricorsi. Il Tribunale fiscale ha deciso che, pur esistendo il diritto di consultare gli atti, questo doveva essere soddisfatto solo mediante la consultazione negli uffici e non attraverso l'invio degli atti.

Legge

Il Tribunale federale ha confermato le decisioni del Tribunale fiscale. Ha affermato che il diritto di consultare gli atti ai…