Fatti
La [A. AG] (ricorrente) aveva ottenuto il 7 dicembre 2012 un'autorizzazione edilizia per la demolizione dell'hotel [B.] e la costruzione di un nuovo hotel, composto da casa A e B, la costruzione di una casa C con studi hotel e la costruzione di una casa D con appartamenti sui fondi 1169 e 1660. Il termine di completamento dell'edificio era stato prorogato due volte, l'ultima volta fino al 30 settembre 2018. La ricorrente aveva chiesto una ulteriore proroga, che tuttavia era stata respinta. Di conseguenza, la ricorrente aveva presentato ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, che aveva respinto il ricorso.
La ricorrente chiede ora al Tribunale federale di annullare la decisione impugnata e di fissare un termine ragionevole per il completamento del suo progetto di costruzione. Si richiama al principio della buona fede e sostiene che il Comune di Tujetsch, con il suo comportamento, aveva creato una situazione di fiducia.
Legge
Il Tribunale federale esamina innanzitutto se il ricorso è ammissibile. Stabilisce che il ricorso in materia di diritto pubblico è aperto al Tribunale federale e che la ricorrente è legittimata a presentare il ricorso.
Il Tribunale passa poi alla questione se il Comune di Tujetsch, con il suo comportamento, abbia creato una situazione di fiducia. Stabilisce che il Comune, nella sua decisione del 20 febbraio 2017, aveva chiarito che una ulteriore proroga del termine di completamento dell'edificio sarebbe stata concessa solo in presenza di circostanze eccezionali. Il Tribunale conclude che la ricorrente non poteva ragionevolmente contare su una ulteriore proroga del termine.
Il Tribunale esamina anche se la ricorrente sia stata…