Fatti

Il caso riguarda la realizzazione di una quota pignorata di un patrimonio comune, costituito da una società semplice tra coniugi. L'ufficio esecuzioni aveva pignorато la quota di liquidazione del debitore [A.] sulla proprietà comune dell'immobile a [U.] . Poiché non si è potuto raggiungere un accordo amichevole tra le parti, l'autorità di vigilanza inferiore ha ordinato lo scioglimento e la liquidazione della società semplice nonché la realizzazione dell'immobile da parte dell'ufficio esecuzioni. Contro questa decisione [A.] e sua moglie [G.A.] hanno presentato reclamo, respinto dal Tribunale superiore del Cantone di Argovia in qualità di autorità di vigilanza superiore.

[A.] ha quindi presentato un ricorso in materia civile al Tribunale federale, chiedendo di adattare la decisione di primo grado in modo che lo scioglimento e la liquidazione della società semplice avvengano secondo le regole applicabili.

Legge

Il Tribunale federale ha innanzitutto constatato che il ricorso è ammissibile, in quanto si tratta di una decisione finale dell'autorità di vigilanza superiore sul modo di realizzazione di una quota di patrimonio comune. In questo caso, l'autorità di vigilanza ha la facoltà di ordinare o la vendita all'asta della quota pignorata o ritenere opportuno lo scioglimento della comunione e la realizzazione del suo patrimonio.

Il Tribunale federale ha inoltre affermato che l'istanza precedente ha correttamente determinato il modo di…