Fatti
Il 20 febbraio 2018, la Cooperativa [B.] ha chiesto al Tribunale cantonale di Sciaffusa la concessione dell'esecuzione provvisoria per un importo complessivo di Fr. 8'350'000.-- più interessi e spese, nonché per l'esistenza del pegno immobiliare sui fondi [U.] n. yyy e zzz per lo stesso importo. Il Tribunale cantonale ha concesso l'esecuzione provvisoria nella misura richiesta. Contro questa decisione, la Società [A. GmbH] ha fatto ricorso al Tribunale superiore del Cantone di Sciaffusa, che ha respinto il ricorso.
La Società [A. GmbH] ha presentato un ricorso in materia civile al Tribunale federale. Ha chiesto l'annullamento della decisione del Tribunale superiore e il rigetto della domanda di esecuzione provvisoria della Cooperativa [B.] .
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha affermato che nel procedimento di esecuzione provvisoria il giudice può rinunciare a un'udienza orale e decidere sulla base degli atti. Un'udienza orale è necessaria solo se la controversia solleva questioni di fatto o di diritto che non possono essere adeguatamente chiarite sulla base degli atti e delle memorie scritte delle parti. Nel caso in esame, il Tribunale federale non ha ritenuto che ciò fosse il caso.
Inoltre, il Tribunale federale ha esaminato se la ricorrente abbia reso credibile un'eccezione contro la concessione…