Fatti

La [A.] Svizzera SA (ricorrente) ha citato in giudizio la [B. SA] (controparte) per risarcimento danni e riduzione dell'onorario di direzione lavori. La controversia riguardava la costruzione di sette filiali [A.] in Svizzera, in cui si sarebbero verificati danni da umidità e crepe. Il Tribunale commerciale ha respinto la domanda. La ricorrente ha quindi presentato ricorso in materia civile al Tribunale federale.

Il Tribunale federale ha parzialmente annullato la sentenza e rinviato la causa alla prima istanza per un nuovo esame. È giunto alla conclusione che la ricorrente aveva sufficientemente sostanziato le sue allegazioni su vari presunti difetti (impermeabilizzazione del basamento, giunti di dilatazione, cuscinetti di scorrimento, pendenza) nonché sul nesso di causalità e sul danno. Tuttavia, la ricorrente è soccombente per quanto riguarda le considerazioni della prima istanza sugli altri difetti, sulla sua competenza tecnica, sulla vincolatività delle descrizioni costruttive e dei dettagli costruttivi, nonché sulla riduzione dell'onorario di direzione lavori.

Legge

Il Tribunale federale ha affermato che la prima istanza aveva posto l'asticella dei requisiti di sostanziazione troppo in alto. In particolare, non si poteva pretendere dalla ricorrente, in quanto profana, di esporre dettagliatamente i fondamenti tecnici e gli effetti dei singoli difetti a livello scientifico. Anche per l'attribuzione dei costi di risanamento ai singoli difetti, le esigenze della prima istanza erano state eccessive.

Tut…