Fatti
Tra [C.] (controparte del ricorso) e [A.] (ricorrente) era pendente dal luglio 2009 un procedimento di divorzio presso il Tribunale distrettuale di Hinwil. In tale procedimento, al ricorrente era stata nominata, con ordinanza del 6 ottobre 2011, una rappresentanza necessaria ai sensi dell'art. 29, cpv. 2 del previgente Codice di procedura civile del Canton Zurigo. Contro la sentenza di divorzio emessa il 18 ottobre 2018, il ricorrente ha presentato personalmente ricorso presso il Tribunale cantonale del Canton Zurigo. Il Tribunale cantonale, con decisione del 6 maggio 2019, non è entrato nel merito del ricorso, in quanto il ricorrente non aveva la capacità processuale ed era rappresentato necessariamente.
Legge
Il Tribunale federale ha confermato la decisione del Tribunale cantonale. Ha rilevato che il Tribunale cantonale doveva esaminare la capacità processuale del ricorrente, in quanto quest'ultimo aveva presentato personalmente il ricorso. Il Tribunale cantonale poteva partire dalla constatata incapacità processuale del ricorrente già accertata in primo grado, in quanto tale constatazione rimaneva valida fino a una decisione contraria. Il ricorrente non è riuscito a dimostrare che la sua situazione fosse nel frattempo cambiata.
Inoltre, il Tribunale…