Fatti

Il ricorrente, [A.] (nato nel 1963), è originario della Turchia ed è entrato in Svizzera come richiedente asilo nel 1985. Gli è stato rilasciato un permesso di domicilio, successivamente revocato. [A.] è stato condannato più volte in ambito penale, tra l'altro per lesioni personali, minacce e violenza contro le autorità. Il 2 febbraio 2018, il Tribunale penale di Basilea Campagna lo ha condannato a una pena detentiva di 24 mesi e lo ha espulso dal Paese per 10 anni.

L'8 settembre 2017, l'Ufficio per la migrazione e la cittadinanza del Cantone di Basilea Campagna ha revocato il permesso di domicilio di [A.] e ha ordinato il suo allontanamento. Contro questa decisione, [A.] ha presentato senza successo un ricorso al Consiglio di Stato e al Tribunale cantonale. Il 12 febbraio 2019, [A.] è stato rilasciato dalla detenzione di sicurezza ed è stato immediatamente posto in detenzione per l'allontanamento dall'Ufficio per la migrazione e la cittadinanza.

Legge

Il Tribunale federale ritiene legittima l'ordinanza di detenzione per l'allontanamento. Il ricorrente soddisfa il motivo di detenzione di grave minaccia e pericolo rilevante per la vita e l'integrità fisica di terzi ai sensi dell'art. 76 cpv. 1 lett. b n. 1 in combinato disposto con l'art. 75 cpv. 1 lett. g LStrI. Ciò risulta dalle condanne penali, in particolare per tentata semplice lesione personale con un oggetto pericoloso.

Il Tribunale federale aggiunge inoltre che la…