Fatti
- Con contratto autenticato pubblicamente del 2 luglio 2010, la società [B. AG] ha venduto un fondo alla società [A. AG] . Nel contratto, la venditrice si è impegnata a far realizzare e pagare nuove condutture di scarico entro il 31 ottobre 2010. Tuttavia, questi lavori non sono stati eseguiti. - L'acquirente [A. AG] ha proposto una causa e richiesto il risarcimento dei danni. Il Tribunale cantonale ha condannato la venditrice al pagamento, ma la Corte d'appello ha annullato questa decisione e respinto la causa. - L'acquirente ha presentato un ricorso al Tribunale federale. Ha sostenuto che il contratto fosse in parte di compravendita e in parte di appalto, e che la denuncia dei vizi fosse stata tempestiva.Legge
- Il Tribunale federale ha stabilito che il contratto dovesse essere qualificato come puro contratto di compravendita. I lavori di ristrutturazione facevano parte del trasferimento della proprietà e sono stati quindi correttamente valutati sotto il titolo della garanzia per i vizi della cosa. - Per quanto riguarda la tempestività della denuncia dei vizi, il Tribunale federale è giunto alla conclusione che, contrariamente all'istanza precedente, essa debba essere considerata tempestiva. Sebbene la giurisprudenza abbia…