Fatti

In questo caso si trattava della modifica del mantenimento dei figli in un procedimento di divorzio. Il ricorrente ([A.A.] ) aveva presentato un reclamo al Tribunale cantonale di Appenzello Esterno per la modifica della sentenza di divorzio del 29 novembre 2005 e aveva chiesto la revoca del contributo di mantenimento per sua figlia [C.A.] nonché del contributo di mantenimento post-matrimoniale per la sua ex-moglie [B.A.] .

Il Tribunale cantonale ha revocato il mantenimento post-matrimoniale per [B.A.] , ma ha stabilito che [B.A.] fosse legittimata passivamente nella misura della mancata cessione legale ai sensi dell'art. 289 cpv. 2 CC. In questa misura, il Tribunale cantonale ha accolto parzialmente il reclamo e ha modificato il contributo di mantenimento per [C.A.] .

Contro questa decisione, [A.A.] ha presentato appello al Tribunale superiore di Appenzello Esterno. Quest'ultimo ha stabilito che [B.A.] fosse legittimata passivamente nella misura della mancata cessione legale e ha accolto il reclamo in questa misura, in quanto [A.A.] non era in grado di adempiere. Per il resto, il Tribunale superiore ha respinto l'appello.

Legge

Il Tribunale federale ha stabilito quanto segue nella sua decisione

  • Il Tribunale federale ha respinto la richiesta di ricusazione del ricorrente nei confronti dei giudici e del cancelliere, in quanto la semplice partecipazione a precedenti procedimenti non costituisce un motivo di ricusazione.
  • Il Tribunale federale è entrato nel merito del ricorso, in quanto si trattava di una decisione finale cantonale di ultima istanza in una causa civile di natura patrimoniale.
  • Il…