Fatti

Il ricorrente [X.] sconta una pena detentiva a vita per omicidio, tentato omicidio aggravato e ripetuti atti preparatori di omicidio dal 5 febbraio 2002. In un primo momento era detenuto presso l'istituto Thorberg, dove si sottopose volontariamente a un trattamento specifico per il disturbo e il reato. Il 12 settembre 2007 è stato trasferito nel carcere (JVA) Pöschwies, dove ha partecipato volontariamente a una terapia individuale e di gruppo presso il Servizio Psichiatrico-Psicologico (PPD) dell'Ufficio per l'esecuzione delle pene del Cantone di Zurigo per elaborare il reato, che tuttavia ha interrotto a metà dicembre 2009. Attualmente [X.] si trova in regime di detenzione chiusa presso l'Istituto Penitenziario Intercantonale (IKS) Bostadel. Finora non gli sono state concesse aperture del regime detentivo.

Legge

L'istanza precedente ritiene che non vi siano motivi formali né sostanziali che giustifichino il mancato inserimento della valutazione della commissione specializzata del 3 ottobre 2016 nella complessiva valutazione da effettuare per l'esame delle concessioni di esecuzione della pena. Tale valutazione è chiaramente sfavorevole al ricorrente, in quanto ipotizza un persistente elevato rischio di recidiva e raccomanda di non concedergli aperture del regime detentivo.

L'istanza precedente condivide il parere della commissione specializzata secondo cui non si riscontrano concreti indizi di un sostanziale ravvedimento del ricorrente riguardo al suo atteggiamento problematico e ai tratti di personalità rilevanti per il reato. Il comportamento del ricorrente durante l'esecuzione della pena, in particolare il suo agire esteriormente adattato ma rilevabilmente arrogante, dominante e manipolativo, la sua crescente rigidità e soprattutto il suo rifiuto di concedere a professionisti competenti veri spiragli sulla sua sfera interiore di valori e pensieri e di…