Fatti
Nell'ambito delle procedure esecutive per realizzazione di pegno immobiliare avviate dalla Fondazione della Chiesa Parrocchiale Cattolico-Romana [C.] contro [A.A.] e [B.A.] , l'Ufficio delle esecuzioni di Zurigo 7 ha proceduto alla stima della casa unifamiliare di proprietà comune. I proprietari dell'immobile hanno richiesto una nuova stima da parte di un perito, che è stata ordinata dal Tribunale distrettuale di Zurigo. Il perito nominato dal Tribunale distrettuale, [E.] , ha stimato il valore dell'immobile in Fr. 4'500'000.--. Contro l'ordinanza del Tribunale distrettuale di accettare tale valore di stima, [A.A.] e [B.A.] hanno presentato reclamo al Tribunale superiore, chiedendo di ottenere una perizia supplementare. Il Tribunale superiore ha respinto il reclamo, nella misura in cui vi ha fatto luogo.
Legge
Il Tribunale federale ritiene che la decisione dell'istanza precedente sia conforme al diritto federale. Esso afferma che, secondo le disposizioni pertinenti del diritto dell'esecuzione e del fallimento, non sussiste un diritto incondizionato all'ottenimento di una perizia supplementare. Piuttosto, l'autorità di vigilanza può decidere, nell'ambito del suo potere discrezionale, se ordinare una ulteriore stima da parte di un perito. I ricorrenti non sono riusciti a dimostrare in modo…