Fatti

Tra la Società Medica Cantonale di Sciaffusa e l'Associazione Cantonale delle Casse Malati di Sciaffusa esiste dal 1968 un contratto collettivo con una tariffa per le prestazioni mediche. Questa tariffa prevedeva a partire dal 1987 un adeguamento automatico del valore del punto tariffario del 50% dell'aumento del costo della vita, a condizione che l'indice nazionale dei prezzi al consumo fosse aumentato di almeno il 5%.

Il 13 dicembre 1991 l'Assemblea Federale ha adottato urgenti decisioni federali per il contenimento dei costi nell'assicurazione malattia, entrate in vigore il 14 dicembre 1991. L'Associazione delle Casse Malati voleva quindi non più concedere l'adeguamento automatico all'aumento del costo della vita, a seguito di che la Società Medica ha sottoposto la questione all'arbitrato cantonale ai sensi dell'art. 25 LACI.

L'arbitrato ha deciso che l'Associazione delle Casse Malati, nonostante le urgenti decisioni federali, è obbligata a rispettare la clausola di indicizzazione contrattuale e quindi ad aumentare il valore del punto tariffario a 85 centesimi a partire dal 1° gennaio 1992. Contro questa decisione l'Associazione delle Casse Malati ha presentato ricorso di diritto amministrativo.

Legge

Il Tribunale Federale delle Assicurazioni è giunto alla conclusione che il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile, poiché la decisione dell'arbitrato non costituisce una decisione su una tariffa ai sensi dell'art. 129 cpv. 1 lett. b LTF, ma riguarda solo l'applicazione di una clausola di indicizzazione contrattuale già approvata.

Nel…