Fatti

L'ambulatorio veterinario X. AG è stato iscritto nel registro dei soggetti passivi IVA dall'Amministrazione federale delle contribuzioni con effetto dal 1° gennaio 1995. Con istanza del 22 maggio 1995, ha chiesto di accertare che i servizi di veterinari e cliniche veterinarie a titolo oneroso siano esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 lett. b OTVA. L'Amministrazione federale delle contribuzioni ha respinto la richiesta e ha confermato l'assoggettamento all'imposta dell'ambulatorio veterinario dal 1° gennaio 1995. La X. AG ha presentato reclamo, respinto dalla Commissione federale di ricorso in materia fiscale.

Legge

Il Tribunale federale respinge il ricorso. L'art. 8 cpv. 2 lett. b n. 2 OTVA esenta solo i trattamenti curativi sulle persone dalla tassazione. I servizi di veterinari e cliniche veterinarie non rientrano in questa categoria. L'interpretazione delle istanze precedenti, secondo cui l'art. 14 n. 2 e 3 OTIVA rientra nell'ambito delle competenze conferite al Consiglio federale dalla Costituzione, è corretta.

Un'interpretazione restrittiva del termine "servizi nel settore sanitario" di cui all'art. 8 cpv. 2 lett. b n. 2 OTVA è appropriata, in quanto le…