Fatti
La decisione del Tribunale federale si occupa della costituzionalità di una modifica della legge sulla scuola elementare del Cantone di Berna, che consente l'esclusione temporanea degli alunni dalle lezioni. I ricorrenti lamentano una violazione del diritto fondamentale dei loro figli a un'istruzione elementare sufficiente e gratuita ai sensi degli artt. 19 e 29 cpv. 2 della Costituzione cantonale.
Il Tribunale federale esamina innanzitutto la portata delle pertinenti disposizioni costituzionali. Esso constata che l'art. 19 Cost. garantisce un diritto individuale a una formazione di base, mentre l'art. 29 cpv. 2 della Costituzione cantonale fonda inoltre un diritto del minore alla protezione, all'assistenza e alla cura.
Per le limitazioni dei diritti sociali fondamentali come il diritto all'istruzione elementare, le disposizioni sull'ingerenza nei diritti fondamentali di cui all'art. 36 Cost. non sono direttamente applicabili. Piuttosto, i limiti del diritto a una prestazione devono essere sviluppati dalla sostanza del rispettivo diritto fondamentale, rimanendo lo Stato vincolato al contenuto essenziale della pretesa costituzionale.
Legge
Il Tribunale federale ritiene l'esclusione temporanea dalle lezioni fondamentalmente ammissibile, se necessaria per il mantenimento di un regolare funzionamento scolastico e nel rispetto del principio di proporzionalità. Occorre tuttavia considerare che lo Stato deve provvedere a un'adeguata assistenza e occupazione dell'alunno anche durante l'esclusione.
La disposizione della legge sulla scuola elementare che disciplina l'esclusione può, secondo il…