Fatti
La signora B., nata nel 1916, ha vissuto dal 10 giugno 2010 fino alla sua morte il 20 gennaio 2015 presso il centro anziani C. Il 13 febbraio e l'8 marzo 2012 si è rivolta alla Cassa di compensazione del Cantone di San Gallo per richiedere prestazioni dal finanziamento cantonale delle cure. Con decisione del 10 aprile 2012, la Cassa di compensazione le ha concesso prestazioni di finanziamento residuo a partire dal 19 gennaio 2012. Contro questa decisione, B. ha presentato ricorso, che è stato parzialmente accolto dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone di San Gallo. Dopo il rinvio del caso all'amministrazione, la Cassa di compensazione ha emesso il 27 maggio 2014 una nuova decisione per l'erogazione di prestazioni di finanziamento residuo.
Nel procedimento di ricorso contro questa decisione, il Tribunale delle assicurazioni ha richiesto una perizia sull'economia delle cure. Dopo la morte di B., il suo esecutore testamentario A. ha proseguito il processo. Il tribunale ha accolto parzialmente il ricorso e rinviato il caso alla Cassa di compensazione per la rideterminazione delle prestazioni.
Legge
Il Tribunale federale esamina innanzitutto la sua competenza e i presupposti per l'entrata in materia. Constata che la II. Sezione di diritto sociale è competente per il trattamento del ricorso, poiché si tratta del finanziamento residuo dei costi di assistenza dopo il verificarsi di un caso di prestazione.
Nel merito, il Tribunale federale afferma che, dall'entrata in vigore della nuova regolamentazione del finanziamento delle cure il 1° gennaio 2011, da un lato l'assicurazione obbligatoria per le cure medico-sanitarie (AOMS) contribuisce alle prestazioni di assistenza, mentre dall'altro le persone…