Fatti
A., nata nel 1966, ha lavorato come aggiustatrice presso la ditta B. GmbH dal 2003 al 23 dicembre 2008. A partire dalla metà di settembre 2008 era in malattia, ma è stata licenziata senza preavviso il 23 dicembre 2008 a causa di un soggiorno all'estero non comunicato. L'11 febbraio 2009 si è annunciata all'assicurazione invalidità per richiedere prestazioni, indicando depressione, vertigini, dispnea e mal di testa. L'ufficio AI del Cantone di San Gallo ha respinto la domanda di rendita d'invalidità con preavviso del 20 luglio 2011 e decisione del 26 ottobre 2011, in quanto non sussisteva una menomazione della salute invalidante.
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone di San Gallo ha accolto il ricorso contro la decisione e ha accordato ad A. una rendita d'invalidità intera a decorrere dal 1° settembre 2009 e una rendita parziale di un quarto a decorrere dal 1° gennaio 2010. L'ufficio AI ha quindi presentato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale accoglie il ricorso dell'ufficio AI. Constata che la istanza precedente ha frainteso la ripartizione dei compiti tra l'autorità che applica il diritto e il medico perito nella valutazione dell'incapacità lavorativa come base per il diritto alla rendita d'invalidità.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, non spetta ai soli medici decidere in modo definitivo e vincolante se una patologia accertata a livello medico comporti un'incapacità lavorativa. Piuttosto, spetta all'autorità che applica il diritto valutare i dati medici nel singolo caso e giudicare quali prestazioni lavorative possano ancora essere ragionevolmente pretese dalla persona.
Nel caso in esame, l'istanza precedente ha presupposto, senza ulteriore esame, un'incapacità lavorativa completa dovuta alla depressione, basandosi unicamente sulle perizie mediche. Ciò non regge al controllo del…