Fatti
I coniugi A.A. e B.A. vivono a C. con i loro quattro figli. A.A. (di seguito: il contribuente 1), grafico di formazione, è autore di fumetti, attività che esercita in modo indipendente. Tra il 2010 e il 2012, A.A. ha ricevuto versamenti da parte di terzi, indicati a titolo di "donazioni varie" nel bilancio della sua attività lucrativa indipendente, per un importo totale di 90'753 fr. 33 nel 2010, 70'895 fr. 37 nel 2011 e 84'828 fr. 66 nel 2012. Questi importi non sono stati menzionati nelle dichiarazioni fiscali 2010-2012.
L'Amministrazione delle imposte del Cantone di Berna ha tassato i coniugi A. per l'imposta federale diretta (IFD) e l'imposta cantonale e comunale (ICC) per i periodi fiscali 2010, 2011 e 2012, ritenendo che le "donazioni varie" fossero imponibili. I contribuenti hanno contestato questa decisione.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato se gli importi ricevuti dal contribuente 1 costituissero donazioni esenti ai sensi dell'art. 24 lett. a LIFD o sussidi esenti ai sensi dell'art. 24 lett. d LIFD.
Secondo la giurisprudenza, le donazioni sono esenti dall'imposta diretta sul reddito, al fine di evitare una doppia imposizione con l'imposta sulle donazioni. Anche i sussidi provenienti da fondi pubblici o privati sono esenti, allo scopo di consentire che l'aiuto alle persone…