Fatti

In base a un accordo di divorzio, A. ha pagato a sua ex moglie un indennizzo forfettario di Fr. 93'000.-- per compensare un assegno di mantenimento vitalizia e irrevocabile di Fr. 380.-- al mese secondo l'art. 151 CC. A. ha richiesto questa somma come deduzione nell'anno di computo 1994, ma l'amministrazione fiscale non l'ha ammessa nella tassazione definitiva dell'imposta federale diretta 1995/96. La Commissione ricorsi fiscali del Cantone di Basilea Campagna ha ammesso una deduzione ridotta di Fr. 78'000.-- , a seguito della quale l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha presentato ricorso di diritto amministrativo.

Legge

Il Tribunale federale afferma che, in base all'art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD, in linea di principio gli assegni di mantenimento all'ex coniuge possono essere dedotti dal reddito imponibile. Il termine "assegno di mantenimento" proviene dal diritto civile (artt. 151 e 152 CC) e comprende sia i pagamenti periodici di rendita che i pagamenti di capitale.

Tuttavia, la Legge federale sull'imposta federale diretta non si esprime esplicitamente sul fatto che anche i pagamenti di capitale rientrino nella nozione di "assegno di mantenimento". Pertanto, il Tribunale federale interpreta il termine tenendo conto del contesto fiscale. Esso nega la deducibilità dei pagamenti di capitale, in quanto devono essere qualificati come…