Fatti
Il 24 dicembre 2009 si è verificato in un edificio a V. un grave infortunio sul lavoro, in cui un dipendente della B.A. AG è rimasto gravemente ferito. L'Assicurazione federale per l'invalidità (AI) e l'Assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti (AVS) hanno erogato al ferito le prestazioni legali. I due assicuratori sociali hanno quindi intentato causa contro il proprietario dell'immobile (A.A.) e hanno richiesto il risarcimento delle prestazioni erogate. I tribunali cantonali hanno respinto la causa, in quanto hanno ritenuto applicabile il privilegio di regresso del datore di lavoro ai sensi dell'art. 75 cpv. 2 LPGA. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso degli assicuratori sociali.Legge
Il Tribunale federale ha confermato la sua giurisprudenza secondo la quale anche un responsabile civile non privilegiato può invocare il privilegio di regresso del datore di lavoro, nella misura in cui la colpa sarebbe stata internamente assunta dal datore di lavoro in assenza di tale privilegio. Un cambiamento di questa prassi non è giustificato, in quanto non contrasta né con la ratio legis, né con mutate circostanze esterne o con un cambiamento della concezione giuridica.
Il Tribunale federale ha ritenuto giustificata anche l'applicazione della regola graduale di cui all'art. 51 cpv. 2 CO. Un'applicazione rigida di questa disposizione non contrasterebbe con le particolari…