Fatti

Verso la metà degli anni 2000, la società italiana X. S.p.A. e la società olandese Y. B.V., filiale del Gruppo [Y.], hanno concluso un contratto per la costruzione e l'installazione di un ascensore per barche in Italia. Durante il test finale, alcuni cavi si sono rotti, causando la caduta della piattaforma. È sorta una controversia tra le due società sulla responsabilità di questo incidente.

Nel 2011, [Y.] ha presentato una richiesta di arbitrato contro X. presso la Corte di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale (CCI). Il 26 aprile 2012, la CCI ha nominato un avvocato di Zurigo, il Sig. (...), come unico arbitro. Dopo aver istruito la causa, l'arbitro ha emesso la sua sentenza definitiva il 23 aprile 2015, escludendo qualsiasi responsabilità di [Y.] e ordinando a X. di pagargli 2'272'500 euro.

Il 4 agosto 2015, X. ha presentato una richiesta di revisione di questa sentenza, sostenendo che l'arbitro, il Sig. (...), membro dello studio legale A.-CH, aveva un legame con una società del Gruppo [Y.] che avrebbe dovuto comportare la sua ricusazione.

Legge

Il Tribunale federale ha prima esaminato l'ammissibilità della richiesta di revisione. Ha rilevato che la scoperta, dopo la scadenza del termine di ricorso, di un motivo di ricusazione dell'arbitro solleva una questione controversa in dottrina, il Tribunale federale avendo finora lasciato aperta questa questione. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che non fosse necessario risolvere definitivamente questa questione, in quanto la richiesta di revisione doveva comunque essere respinta nel merito.

Nel merito, il Tribunale federale ha ritenuto che lo studio legale dell'arbitro, A.-CH, dovesse essere considerato un'entità giuridicamente e finanziariamente autonoma, e non un…