Fatti

[A.], nata nel 1965, vive da oltre sette anni a Zurigo con il suo partner B. e in parte con sei figli. [A.] è stata sostenuta dai Servizi Sociali della Città di Zurigo con interruzioni a partire dal 1997 e nuovamente dal maggio 2010. Al suo budget di assistenza è stato imputato di volta in volta un contributo di convivenza del suo partner di diverso importo, fino a un massimo di 1'548,40 franchi fino all'aprile 2013.

Con decisione di prestazione del 17 aprile 2013 per il periodo dal 1° maggio 2013 al 30 aprile 2014, il contributo di convivenza è stato fissato a 2'755,50 franchi. [A.] ha presentato un'opposizione contro questa decisione, che tuttavia è stata respinta. Contro la decisione del Consiglio distrettuale, [A.] ha fatto presentare un ricorso e ha chiesto di ridurre il contributo di convivenza nel budget di assistenza sociale a 1'300 franchi al mese.

Legge

Il Tribunale federale respinge il ricorso. Esso afferma che l'imputazione di un contributo di convivenza nel budget di assistenza sociale in presenza di una convivenza stabile non è arbitraria né una violazione del principio di uguaglianza giuridica. Non importa se il partner di convivenza in grado di contribuire si dichiari espressamente disposto a versare effettivamente il contributo o meno.

Il Tribunale federale…