Fatti
X., cittadino serbo nato nel 1950, è entrato per la prima volta in Svizzera nel 1983 e vi ha soggiornato sostanzialmente senza interruzioni dal 1989. È sposato in terze nozze con una croata e ha con lei un figlio nato nel 2005. Tra il 1987 e il 2003 X. è stato condannato penalmente in sei occasioni, soprattutto per omicidio colposo nel 1991. Dalla fine di giugno 2001 X. non ha più svolto alcuna attività lavorativa e percepisce una rendita AI dal 2004. L'Ufficio della migrazione del Cantone di Lucerna ha respinto nell'agosto 2006 la richiesta di X. di ottenere il permesso di domicilio e ha al contempo negato il rinnovo del suo permesso di soggiorno. X. ha impugnato questa decisione con un ricorso sussidiario di diritto costituzionale al Tribunale federale, lamentando una violazione del divieto di arbitrarietà.Legge
Il Tribunale federale non entra nel merito del ricorso. Secondo la giurisprudenza relativa all'art. 88 dell'ex Legge sull'organizzazione giudiziaria federale, a cui il legislatore si è riferito nella formulazione dell'art. 115 lett. b della Legge sul Tribunale federale, il divieto di arbitrarietà da solo non può fondare una posizione giuridica protetta. Il ricorrente non ha diritto soggettivo al rinnovo del suo permesso di soggiorno, pertanto non è legittimato a invocare la violazione del divieto di arbitrarietà.
Tuttavia, anche con un'interpretazione restrittiva dell'art. 115 lett. b della Legge sul Tribunale federale, possono essere fatti valere altri diritti costituzionali, come le garanzie procedurali o il divieto di discriminazione. Inoltre, al ricorrente è aperta la via dei ricorsi ai tribunali…