Fatti

Il cittadino portoghese [A.], nato nel 1958, ha lavorato in Svizzera con interruzioni dal 1979 al 1998, l'ultima volta come autista di camion. L'Ufficio AI del Cantone di Zurigo gli ha assegnato una mezza rendita a partire dal 1° gennaio 1999 a causa di un grado d'invalidità del 64%. Nel 2004, l'Ufficio AI ha avviato una procedura di revisione, poiché [A.] nel frattempo era emigrato in Portogallo. Con decisione del 13 dicembre 2005, l'Ufficio AI per gli assicurati all'estero (UFAIE) ha revocato la rendita d'invalidità con effetto dal 1° febbraio 2006.

Di conseguenza, con decisioni del 5 giugno 2014, l'UFAIE ha assegnato ad [A.] una rendita di tre quarti per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 luglio 2014. Allo stesso tempo, ha negato il diritto a misure di reinserimento.

Legge

Il Tribunale federale ha stabilito che il presupposto dell'affiliazione assicurativa sancito all'art. 9 cpv. 1bis LII si applica anche alle misure di reinserimento previste alla lett. a cpv. 2 delle disposizioni finali della 6a revisione dell'AI. Poiché [A.] non risiedeva più in Svizzera e non era più occupato a partire da febbraio 2004, al momento dell'emanazione della decisione non soddisfaceva più i requisiti assicurativi per le prestazioni dell'assicurazione invalidità.

Il Tribunale federale ha ritenuto compatibile con il diritto comunitario, in particolare con il divieto di discriminazione, escludere dal diritto a misure di reinserimento e dal diritto accessorio al…