Fatti
La signora [A.], nata nel 1968, ha percepito indennità giornaliere dall'assicurazione contro la disoccupazione dal 1° agosto 2016 al 31 luglio 2018. Dal 4 luglio 2017 era impiegata come aiuto su chiamata presso la società B. AG. La cassa di disoccupazione ha computato questo rapporto di lavoro come reddito intermedio sulle prestazioni di indennità giornaliere. Il 20 agosto 2018 [A.] ha richiesto l'ulteriore erogazione dell'indennità di disoccupazione in un periodo di riferimento successivo a partire dal 1° agosto 2018. La cassa di disoccupazione ha negato il diritto all'indennità di disoccupazione per mancanza di perdita di lavoro computabile. Il Tribunale amministrativo del Cantone di Berna ha accolto il ricorso e riconosciuto una perdita di lavoro computabile.
La cassa di disoccupazione ha presentato ricorso in materia di diritto pubblico con la richiesta di annullare la decisione impugnata e confermare la decisione di opposizione della cassa di disoccupazione.
Legge
Il Tribunale federale afferma che, in caso di un rapporto di lavoro su chiamata stipulato non volontariamente, ma per superare la disoccupazione dopo la perdita di un impiego a tempo pieno, secondo la giurisprudenza costante si deve partire da una soluzione provvisoria dettata dalla necessità. Finché prevale il carattere di provvisorietà e di soluzione di emergenza, può essere riconosciuta la perdita di lavoro computabile. Tuttavia, se il rapporto di lavoro su chiamata diventa una soluzione permanente, ciò è fondamentalmente estraneo al diritto dell'assicurazione contro la disoccupazione.
Il Tribunale federale precisa che il procedimento di riconoscere la perdita di lavoro computabile in caso di lavoro su chiamata con carattere di soluzione provvisoria in base al precedente rapporto di lavoro fisso, dal punto di vista sistematico della legge e nell'ottica del principio di parità di trattamento degli assicurati, deve essere limitato alla durata di un primo periodo…