Fatti
Il caso riguarda una società anonima, la « Gemeinschaft », che ha presentato denuncia per concorrenza sleale contro gli istituti X. e [Y.] nonché contro la società Z. S.A. La Gemeinschaft ha utilizzato il nome « A » nella sua denominazione sociale e nelle sue pubblicità, ciò che è stato considerato come concorrenza sleale dagli istituti X. e Y. La società Z. S.A. è stata radiata dal registro del commercio nel 1971 a causa della sua bancarotta.
Gli istituti X. e [Y.] hanno presentato denuncia penale contro la Gemeinschaft per concorrenza sleale, ma la società Z. S.A. non ha potuto presentare denuncia penale a causa della sua radiazione. La questione si pone se la società Z. S.A. possa ancora presentare denuncia penale per atti di concorrenza sleale commessi dopo la sua radiazione.
Il tribunale ha esaminato la questione della legittimazione della società Z. S.A. a presentare denuncia penale e ha concluso che la società non aveva più legittimazione a presentare denuncia penale a causa della sua radiazione. Il tribunale ha anche esaminato la questione della prescrizione della denuncia penale e ha concluso che la denuncia era prescritta.
Legge
Il tribunale ha applicato gli articoli 28 e 13 della legge sulla concorrenza sleale (LCSl) per determinare se la società Z. S.A. aveva legittimazione a presentare denuncia penale. Il tribunale ha considerato che la società Z. S.A. non aveva più legittimazione a presentare denuncia penale a causa della sua radiazione, poiché non era più un concorrente sul mercato.
Il tribunale ha anche esaminato la questione della prescrizione della denuncia penale e ha concluso che la denuncia era prescritta. Il tribunale ha applicato gli articoli 2 e 13 della LCSl per determinare se gli istituti X. e [Y.] avevano legittimazione a presentare denuncia penale. Il tribunale ha considerato che gli istituti X. e [Y.] avevano…