Fatti
La società [A. Sàrl], con sede in Lussemburgo, appartiene al gruppo B. PLC ed è stata costituita dalla sua divisione di investment banking. Nel 2009, la società ha presentato diverse richieste di rimborso della ritenuta alla fonte all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). L'AFC ha respinto le richieste sostenendo che le transazioni tra la società e la D. Ltd. fossero operazioni di "collateralised financing" e che i titoli svizzeri della società fossero stati trasferiti alla D. Ltd. a garanzia dei prestiti concessi.
Contro la decisione dell'AFC, la società ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo federale, che ha respinto anche questo ricorso. La società ha quindi presentato un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha concluso che la società [A. Sàrl] non può essere considerata beneficiaria effettiva dei dividendi contestati, in quanto era soggetta all'obbligo di trasferirli. Pertanto, non le spetta alcun diritto all'esenzione dalla ritenuta alla fonte ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 lett. a della Convenzione contro le doppie imposizioni tra la Svizzera e il Lussemburgo.
Inoltre, il Tribunale federale ha affermato che la società non può far valere alcun diritto al rimborso della ritenuta alla fonte né sulla base del principio di buona fede né sulla base…