Fatti

[A.] è dal 1969 comproprietaria (comunione ereditaria) con le sue sorelle B. e C. di un immobile a D. Il 8 ottobre 2018, [A.] ha richiesto prestazioni di assistenza sociale presso il Servizio delle prestazioni complementari (SPC) del Cantone di Ginevra, affermando di avere come unico reddito una rendita d'invalidità di 752 franchi al mese e di vivere con sua figlia e suo figlio. Il SPC ha respinto la sua domanda in quanto il suo patrimonio superava i limiti in vigore, a causa del valore dell'immobile detenuto in comproprietà.

[A.] ha fatto ricorso contro questa decisione. La Camera amministrativa della Corte di giustizia della Repubblica e Cantone di Ginevra ha respinto il suo ricorso. Il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso di diritto pubblico interposto da [A.] contro questa sentenza, rinviando la causa al SPC affinché determini gli importi da assegnare alla ricorrente, tenendo conto dei suoi bisogni e della normativa cantonale.

Legge

Secondo il Tribunale federale, l'art. 12 Cost. garantisce il diritto a condizioni minime di esistenza conformi alla dignità umana. Questo diritto incombe ai Cantoni, che sono liberi di fissare la natura e le modalità delle prestazioni da fornire a titolo di aiuto d'urgenza.

Nel Cantone di Ginevra, l'assistenza sociale è disciplinata dalla legge cantonale del 22 marzo 2007 sull'inserimento e l'assistenza sociale individuale (LIASI). Secondo questa legge, le prestazioni di aiuto finanziario non sono concesse alle persone il cui patrimonio supera determinati limiti fissati per regolamento. Tuttavia, l'art. 12 Cost. impone che l'aiuto sia concesso a titolo transitorio quando la persona non dispone di risorse immediatamente disponibili o realizzabili a breve termine, anche se il suo patrimonio supera i limiti regolamentari.

Nel caso di specie, la ricorrente non poteva disporre liberamente dell'immobile detenuto in comunione ereditaria con le sue sorelle. Pertanto, i giudici cantonali hanno violato l'art. 12 Cost. negandole qualsiasi…